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D.Lvo 29/10/1999 n. 4904. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'. 5. Il diritto di prelazione puo' essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento. Articolo 60 Condizioni della prelazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g) 1. Il diritto di prelazione e' esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 58. 2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione. 3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione e' inefficace ed all'alienante e' vietato effettuare la consegna della cosa. 4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. 5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto. Articolo 61 Esercizio della prelazione (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5) 1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo. 2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante. 3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente. SEZIONE III COMMERCIO Articolo 62 Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del registro (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 10) 1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell'allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalita' stabilite dal regolamento. Il registro e' esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione. 3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedelta' delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell'ispezione e' notificato all'interessato ed alla locale autorita' di pubblica sicurezza. Articolo 63 Attestati di autenticita' e di provenienza (Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2) 1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico ha l'obbligo di porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticita' e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione. 2. All'atto della vendita i soggetti indicati al comma l sono tenuti a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticita' e indicazione della provenienza, recanti la sua firma. 4 Commercio di documenti (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3, 4 e 5) 1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente archivistico l'elenco dei beni archivistici posti in vendita. 2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero puo' provvedere a norma dell'articolo 6, comma 2. CAPO IV CIRCOLAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE SEZIONE I USCITA E INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE Articolo 65 Divieto di uscita dal territorio nazionale (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 1, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487) 1. E' vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell'articolo 2 e di quelli indicati nell'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed f), salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 9. 2. E' comunque vietata l'uscita: a) dei beni dichiarati a norma dell'articolo 6; b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita e' disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Articolo 66 Attestato di libera circolazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 18) 1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali indicati nell'articolo 65 deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. 2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne da' notizia al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che puo', entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione. 3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione. 4. L'attestato di libera circolazione e' rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene. 5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 6. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e' redatto in tre originali dei quali: a) uno e' depositato agli atti d'ufficio; b) un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene; c) un terzo e' trasmesso all'ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. 7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall'articolo 6. 8. Per i beni culturali di proprieta' della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l'ufficio di esportazione sente la Regione, il cui parere e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante. 9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c). 1. Avverso il diniego dell'attestato, l'interessato puo' presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al direttore generale. 2. Copia del ricorso e' contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato. 3. Il direttore generale, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 4. Qualora il direttore generale accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione. Articolo 68 Acquisto coattivo (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 20) 1. L'ufficio di esportazione puo' proporre al Ministero e alla Regione l'acquisto coattivo del bene per il quale e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni. 2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione hanno la facolta' di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia. Articolo 69 Uscita temporanea (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2, 3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2) 1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto dall'articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza. 2. Non possono comunque uscire: a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. 3. Al fine dell'uscita disciplinata dal comma 1, l'interessato chiede l'assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero. 4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento e' prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra. 5. L'assenso e' sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero. 6. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. 7. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 8. L'uscita del bene e' garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una societa' di assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero puo' esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. 9. I mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto dall'articolo 2. Articolo 70 Ingresso nel territorio nazionale (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 21) La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell'articolo 65 e' certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione. |
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